Classificazione sismica di Filottrano Pericolosità sismica 2 Zona con pericolosità sismica media, dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti. L’Italia è suddivisa in zone sismiche con 4 classi di pericolosità: zona 1 (alta): PGA ³ 0,25g zona 2 (media): 0,15 £ PGA < 0,25g zona 3 (bassa): 0,05 £ PGA < 0,15g zona 4 (molto bassa): PGA < 0,05g (dove PGA indica il picco di accelerazione gravitazionale) Classificazione sismica indicata nell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274/03, aggiornata al 16/01/2006 con le comunicazioni delle regioni. Rischio Idrogeologico Nell’ambito dei rischi che caratterizzano il nostro Paese, il rischio idrogeologico è tra quelli che comporta un maggior impatto sociale ed economico, secondo solo a quello sismico. Il dissesto idrogeologico è stato definito per la prima volta come l’insieme di “quei processi che vanno dalle erosioni contenute e lente alle forme più consistenti della degradazione superficiale e sottosuperficiale dei versanti fino alle forme imponenti e gravi delle frane” (Commissione De Marchi, 1970). In modo più generale e secondo una concezione più moderna del termine esso può essere inteso come “qualsiasi situazione di squilibrio o di equilibrio instabile del suolo, del sottosuolo o di entrambi”, ovvero “l’insieme di quei fenomeni connessi al rovinoso defluire delle acque libere in superficie e all’interno del suolo, producendo effetti che possono portare alla perdita di vite umane, ad alterazioni delle attività e delle opere dell’uomo e dell’ambiente fisico”. I fenomeni di dissesto idrogeologico sono fenomeni naturali che possono avvenire per cause strutturali (geomorfologiche) oppure per cause occasionali, che determinano in un dato momento l’alterazione degli equilibri esistenti. L’antropizzazione e la costruzione di nuove infrastrutture oltre a mutare l’assetto del territorio, accrescendo la possibilità che si verifichino dissesti, hanno determinato una maggiore esposizione di persone e beni al rischio idrogeologico. In termini generali il rischio R è “una valutazione del danno legato a fenomeni di pericolo a cui è associata una forte componente di aleatorietà” (CNR-GNDCI, 1995): R = P ∙ D dove P è la pericolosità, cioè la probabilità di accadimento dell’evento calamitoso in un dato intervallo di tempo (tempo di ritorno) e D è il danno conseguente all’evento. Esprimendo il danno D in termini di vulnerabilità W, intesa come il “grado di perdita di elementi esposti, provocato dal verificarsi di un fenomeno naturale, di magnitudine nota”, e di valore esposto E, è possibile definire il rischio come: R = P ∙ W ∙ E La vulnerabilità degli elementi a rischio è legata, oltre che alla capacità degli stessi di sopportare le sollecitazioni esercitate dall’evento, anche all’intensità dell’evento stesso. Il rischio idrogeologico comprende due categorie principali: * il rischio da frana, indicato con il termine di rischio geomorfologico; * il rischio da alluvione, indicato con il termine di rischio idraulico. Con il termine frana si indica “un movimento di una massa di roccia, terra o detrito lungo un versante” (Cruden, 1991). Nonostante esse siano oggetto di studio da oltre cento anni, non sono state ancora trovate nè una definizione né una classificazione universalmente riconosciute. Sulla base delle tipologie di movimento e dei materiali coinvolti, tuttavia, i fenomeni franosi possono essere classificati in (Varnes, 1978): * crolli e ribaltamenti; * espandimenti laterali; * scivolamenti; * colamenti; * frane complesse. La seconda categoria di rischio comprende invece le esondazioni, che si verificano quando un corso d’acqua, arricchitosi con una portata superiore a quella normalmente contenuta in alveo, supera o rompe gli argini e invade il territorio circostante, arrecando danni alle infrastrutture presenti, quali edifici, insediamenti industriali, vie di comunicazione, o alle zone agricole. Al fine di prevenire e ridurre il rischio idrogeologico sono stati emanati in tempi recenti diversi provvedimenti normativi. La legge 183/89 “Norme per il riassetto organizzativo della difesa del suolo” rappresenta certamente l’atto legislativo più significativo in tal senso. Non di minore importanza sono, inoltre, la L. 267/98 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania” (legge Sarno) e la L. 365/2000 “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali” (legge Soverato). La necessità di fronteggiare il rischio idrogeologico anche attraverso l’unificazione delle procedure di allertamento e la gestione integrata del sistema di monitoraggio ha portato alla progettazione e realizzazione della Rete dei Centri Funzionali (O.M. 3134/2001). La successiva Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 ha introdotto gli indirizzi operativi per la gestione dell’allertamento per il rischio idrogeologico ai fini di protezione civile. Le Marche e Filottrano, come gran parte del territorio nazionale, non è esente da fenomeni di dissesto idrogeologico, ponendosi al nono posto della classifica delle regioni a più alto rischio.